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Sez. 1 - , Ordinanza n. 8930 del 14/05/2020 (Rv. 657903 - 01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione sussidiaria - Minaccia o violenza proveniente da privato - Specificità dell’allegazione - Necessità - Integrazione istruttoria officiosa - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657903-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

In tema di protezione sussidiaria, quando si deduca un fatto suscettibile di rilevare ex artt. 14 lett. a) e b) del d. lgs. n. 251 del 2007, riconducibile all'azione di privati, l'onere di allegazione del richiedente deve essere adempiuto in termini sufficientemente specifici, non potendosi, in mancanza, attivare l'obbligo di integrazione istruttoria officiosa ex art. 3 del d.lgs. n. 251 del 2007 e 8 e 27 del d.lgs. n. 25 del 2008 (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello che aveva ritenuto non fosse riconducibile al concetto di "danno grave" la mera difficoltà, allegata dal richiedente, di pagare i creditori nel suo paese di origine).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 lett. A, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 lett. B, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8 com. 3, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 27 com. 1, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 5, Costituzione art. 10 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)