Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23604 del 09/10/2017 (Rv. 646043 - 01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale nella forma della protezione sussidiaria – Artt.3 e 14 lett. a) e b) del d.lgs. n. 251 del 2007 – Necessaria valutazione delle allegazioni della parte istante – Pericolo di danno grave desumibile dall’ incapacità dello Stato di provenienza di offrire una protezione effettiva e non temporanea – Sussistenza – Fattispecie.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
In tema di protezione internazionale, nella forma della protezione sussidiaria, ex art. 3 e 14 lett. a) e b) del d.lgs. n. 251 del 2007, il rischio effettivo di subire un grave danno nel caso in cui il cittadino faccia rientro nel proprio paese d’origine e non possa, a causa di tale rischio, avvalersi della protezione di tale paese, ricorre anche nel caso in cui lo Stato non sia in grado di offrire una protezione effettiva e non temporanea, adottando adeguate misure che possano impedire atti persecutori o danni gravi, sicché il giudice nel valutare le dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale dovrà considerare se sia stato realizzato ogni apprezzabile sforzo per circostanziare la domanda, produrre gli elementi pertinenti in suo possesso, motivare la mancanza di altri elementi significativi. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito ritenendola viziata da motivazione perplessa e apparente laddove aveva affermato che la denuncia di blasfemia a carico della ricorrente non era documentata mentre questa aveva solo riferito che il proprio datore di lavoro aveva minacciato di denunciarla).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/2008 num. 25 art. 2 com. 1 lett. F, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 1 lett. G, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 1, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 6 com. 2, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)