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Sez. 1, Sentenza n. 1767 del 20/02/1988 (Rv. 457755 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - IN GENERE - DICHIARAZIONE DEL PROCURATORE - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1988-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457755-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - IN GENERE - DICHIARAZIONE DEL PROCURATORE - NECESSITÀ.*

La morte della parte costituita, intervenuta nel corso del giudizio di primo grado, spiega effetti interruttivi solo quando il procuratore della parte medesima provveda a dichiarare o notificare l'evento, ai sensi dell'art. 300 cod. proc. civ.. in difetto, il processo prosegue, anche in appello, nei confronti del defunto, restando inidonea a determinare l'interruzione la dichiarazione o comunicazione di detto evento proveniente da altre parti o dai loro procuratori. (V 1228/84, mass n 433371).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)