Sez. L, Sentenza n. 10209 del 01/10/1991 (Rv. 474055 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - Libertà e dignità del lavoratore - Sanzioni disciplinari | Dipendente di industria metalmeccanica privata - Trasferimento - Datore di lavoro - Obbligo del preavviso ex art. 16 del c.c.n.l. 1 settembre 1983 - Ordine al lavoratore di recarsi in trasferta nel luogo del trasferimento durante il periodo di preavviso - Inosservanza - Sanzionabilità con il licenziamento - Esclusione.
Lavoro - Lavoro subordinato - Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - Libertà e dignità del lavoratore - Sanzioni disciplinari
Con riguardo all'art. 16 del c.c.n.l. 1 settembre 1983 per i dipendenti dell'industria metalmeccanica privata - il quale prevede che il trasferimento del lavoratore in un luogo diverso da quello normale debba essere preceduto da un preavviso non inferiore a venti giorni - è illegittimo, in quanto tale da precludere all'interessato la possibilità di provvedere alle esigenze di carattere personale e familiare connesse alla nuova sistemazione, l'ordine con cui il datore di lavoro imponga al lavoratore di recarsi in trasferta, nello stesso luogo indicato per il trasferimento, durante il predetto periodo di preavviso, con la conseguenza che l'inosservanza di tale ordine non è sanzionabile con il licenziamento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13, Contr. Coll. 01/09/1983 num. 16, Contr. Coll. 01/09/1983 num. 25
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)