Sez. L, Sentenza n. 21029 del 01/08/2008 (Rv. 604700 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - IN GENERE | Incarichi professionali conferiti da privati - Obbligo di preventiva autorizzazione - Eccezioni - Categorie a cui è consentito lo svolgimento di attività libero - Professionale - Disposizioni speciali - Fonte - Legislativa - Necessità - Esclusione - Fondamento - Medici dipendenti INAIL - Fattispecie.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - IN GENERE
In materia di incarichi conferiti da privati a dipendenti delle pubbliche amministrazioni, l'art. 58, comma 9, del d.lgs. n. 29 del 1993, introdotto dall'art. 26 del d.lgs. n. 80 del 1998, ha previsto la necessità della preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, con esclusione per le categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentita, da disposizioni speciali (non necessariamente di carattere legislativo), lo svolgimento di attività libero-professionali; conseguentemente per i medici dipendenti dell'INAIL non sussisteva - per effetto della delibera del commissario straordinario dell'ente n. 250 del 9 luglio 1993 che ha consentito lo svolgimento di attività medico professionale esterna ai medici dipendenti purché non incompatibile con le finalità istituzionali dell'ente - l'obbligo della preventiva autorizzazione all'assunzione dell'incarico (nella specie, la S.C., nel rigettare il motivo di ricorso, ha rilevato che, correttamente, il giudice di merito aveva ritenuto non sanzionabile lo svolgimento dell'incarico in assenza di autorizzazione in quanto un divieto di svolgere attività esterna era rinvenibile solo con la circolare INAIL del 23 dicembre 1999, di epoca successiva rispetto ai fatti contestati).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 58 com. 6, Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 58 com. 9, Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 26
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)