Sez. L - , Sentenza n. 18948 del 05/07/2021 (Rv. 661715 - 02)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE | Modifica dell’art. 2112, comma 5, c.c., ad opera dell’art. 32, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003 - Eccesso di delega rispetto alla l. n. 30 del 2003 - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 276 del 2003 - per eccesso di delega rispetto alla l. n. 30 del 2003 e conseguentemente per violazione degli artt. 11, 76, 117 Cost. - ove interpretato in conformità con le Direttive n. 1998/50/CE e 2001/23/CE e dunque nel senso che l'autonomia funzionale del ramo di azienda, requisito imprescindibile per la legittima cessione, deve sussistere anche prima del trasferimento, e ciò in quanto le direttive innanzi ricordate dispongono che l'entità trasferita conservi, a seguito del trasferimento, la propria identità, con ciò evidentemente significando che essa deve essere posseduta anteriormente al trasferimento, in tal modo escludendosi che si possa identificare il ramo solo al momento della cessione, perché detta operazione consentirebbe all'imprenditore di estromettere i lavoratori senza le garanzie previste per legge.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 32 com. 1 lett. C, Legge 14/02/2003 num. 30 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 29/06/1998 num. 50, Direttive del Consiglio CEE 12/03/2001 num. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)