Sez. L, Sentenza n. 11913 del 07/08/2003 (Rv. 565733 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE | Indennità di disoccupazione ordinaria - Spettanza ai lavoratori a tempo parziale verticale per i periodi di inattività - Esclusione - Fondamento - Asserita illegittimità costituzionale della normativa che esclude il diritto del lavoratore a tempo parziale di tipo verticale alla indennità di disoccupazione - Manifesta infondatezza della questione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE
Ai lavoratori impiegati a tempo parziale secondo il tipo cosiddetto verticale a base annua non spetta l'indennità di disoccupazione per i periodi di inattività, posto che la stipulazione di tale tipo di contratto, dipendendo dalla libera volontà del lavoratore contraente, non dà luogo a disoccupazione involontaria nei periodi di pausa, con la conseguenza che a tali lavoratori neanche può estendersi in via analogica, in mancanza di una "eadem ratio", la disciplina della disoccupazione involontaria vigente per i contratti stagionali, la cui stipulazione è invece resa necessaria dalle obiettive caratteristiche della prestazione. Nè tale soluzione contrasta con gli artt. 1, 3, 4, 35, comma primo, e 38 Cost. e con il principio di ragionevolezza, sia perché il contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale dipende dalla libera volontà del lavoratore, sia perché il diverso trattamento per i lavoratori stagionali dipende dalle caratteristiche obiettive della prestazione, sia perché è rimesso alla discrezionalità del legislatore scegliere se e in che modo favorire la conclusione di contratti a tempo parziale, in modo tuttavia da evitare un ampliamento degli indennizzi rimesso sostanzialmente a scelte dei privati e tale da risolversi in un finanziamento permanente della sottoccupazione, e prevedere trattamenti di disoccupazione variabili a seconda della gravità della situazione di bisogno solo in mancanza di effettiva di reddito e di non imputabilità al singolo.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 art. 5 CORTE COST., Legge 19/12/1984 num. 863 CORTE COST., Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 40 CORTE COST., Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 76 CORTE COST., Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 77, Decreto Legisl. 25/02/2000 num. 61 CORTE COST., Costituzione art. 1, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 4, Costituzione art. 35, Costituzione art. 38
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)