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Sez. L - , Sentenza n. 15030 del 08/06/2018 (Rv. 649241 - 01)

PROFESSIONISTI - PREVIDENZA | Cassa geometri - Pensione di invalidità - Riscatto ex art. 23 della l. n. 773 del 1982 - Continuità dell’iscrizione - Validità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/649241-01

PROFESSIONISTI - PREVIDENZA

In materia di pensione di invalidità dei geometri, il riscatto dei periodi pregressi, esercitato ai sensi dell'art. 23 della l. n. 773 del 1982, è idoneo esclusivamente a rendere utilizzabili ai fini dell'anzianità contributiva periodi di lavoro non coperti da contribuzione sicché non rileva ai fini della ricostituzione ex post del requisito della continuità dell'iscrizione da data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età, richiesto dagli artt. 4 e 5 del Regolamento per l'attuazione delle attività della Cassa.(Nella specie, la S.C. ha confermato il rigetto della domanda di ricalcolo della pensione di invalidità con eliminazione della riduzione dei tre quindicesimi prevista dall'art. 3 della l. n. 236 del 1990 in caso di insussistenza dei requisiti di cui ai citati artt. 4 e 5).

Riferimenti normativi: Legge 20/10/1982 num. 773 art. 3 CORTE COST., Decreto Legge 20/10/1982 num. 773 art. 4 CORTE COST., Legge 20/10/1982 num. 773 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/06/1994 num. 509 CORTE COST., Legge 04/08/1990 num. 236 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)