Sez. L, Sentenza n. 1305 del 21/01/2013 (Rv. 624936 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - CASSE DI PREVIDENZA | Cassa di previdenza per geometri liberi professionisti - Disciplina ex art. 8 legge n. 236 del 1990 - Iscrizione - Requisito della continuità dell'esercizio professionale - Necessità - Conseguenze - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - CASSE DI PREVIDENZA
In materia di previdenza per i geometri liberi professionisti, ai sensi dell'art. 8 della legge 4 agosto 1990 n. 236, l'iscrizione al regime previdenziale di categoria è subordinato all'esercizio della libera professione con carattere di continuità, spettando alla Cassa il compito di accertare la effettiva sussistenza di tale requisito e di provvedere, in sua mancanza, alla declaratoria di inefficacia degli anni di iscrizione. (In applicazione di tale principio, è stato confermata la legittimità della cancellazione operata dalla Cassa nei confronti di professionista che aveva espletato attività di amministratore di imprese commerciali quale socio accomandatario di società in accomandita semplice).
Riferimenti normativi: Legge 20/10/1982 num. 773 art. 22 CORTE COST., Legge 04/08/1990 num. 236 art. 1, Legge 04/08/1990 num. 236 art. 8, DM Lavoro e previdenza sociale 28/11/1995
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)