Sez. L, Sentenza n. 5232 del 26/08/1986 (Rv. 447823 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - DECORRENZA DURANTE IL RAPPORTO DOTATO DI STABILITÀ "OBBLIGATORIA" E NON "REALE" - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - DECORRENZA DURANTE IL RAPPORTO DOTATO DI STABILITÀ "OBBLIGATORIA" E NON "REALE" - ESCLUSIONE.*
La mera "stabilità obbligatoria" - costituita dalla possibilità di una sentenza che, ritenendo illegittimo il licenziamento, importi per l'imprenditore soltanto l'Obbligo di riassunzione in alternativa a quello del risarcimento in favore del lavoratore - non è parificabile alla (più ampia ed incisiva) tutela "reale" accordata dall'art. 18 della legge n. 300 del 1970 e, pertanto, non vale a far decorrere la prescrizione quinquennale dei crediti del lavoratore anche in pendenza del rapporto di lavoro. (V 3732/83, mass n 428640).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 n. 4, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 8 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)