diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 3732 del 30/05/1983 (Rv. 428640 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - DECORSO IN COSTANZA DEL RAPPORTO - CONDIZIONI - STABILITÀ DEL RAPPORTO ACQUISITA CON L'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - PRESCRIZIONE QUINQUENNALE - DECORRENZA DA TALE DATA - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1983-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428640-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - DECORSO IN COSTANZA DEL RAPPORTO - CONDIZIONI - STABILITÀ DEL RAPPORTO ACQUISITA CON L'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - PRESCRIZIONE QUINQUENNALE - DECORRENZA DA TALE DATA - NECESSITÀ.*

Ai fini del decorso del termine prescrizionale relativo ai crediti del lavoratore in costanza del rapporto, deve ritenersi sussistente la stabilità di questo allorché sia soggetto ad una disciplina che, non solo condizioni la facoltà di recesso del datore di lavoro - indipendentemente dal suo carattere pubblico o privato - alla sussistenza di circostanze oggettive e predeterminate, ma preveda anche la possibilità di controllo giurisdizionale sull'Esercizio di tale facoltà e di rimuovere gli effetti del licenziamento illegittimo, il che coincide attualmente con l'ambito di operatività della legge n. 300 del 1970, con la conseguenza che dalla data di entrata in vigore di tale legge comincia a decorrere la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4, anche in costanza del rapporto di lavoro, originariamente non assistito dalla suddetta garanzia e poi soggetto alla medesima legge. (Conf 7014/82, mass n 424674; (Conf 3197/82, mass n 421142; (Conf 1060/82, mass n 418928; (Conf 1268/76, mass n 379956).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 com. 4 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)