Sez. 5, Sentenza n. 27179 del 22/12/2014 (Rv. 634212 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - PLUSVALENZE PATRIMONIALI | Cessione di azienda - Costituzione di rendita vitalizia - Plusvalenza - Configurabilità - Ragioni.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - PLUSVALENZE PATRIMONIALI
In tema di imposta sui redditi è configurabile una plusvalenza tassabile anche nel caso di cessione a titolo oneroso di azienda (nella specie, una farmacia) a fronte della costituzione di una rendita vitalizia. Né, in senso contrario, può essere addotto il rischio di una doppia imposizione, poiché la rendita vitalizia è assimilabile, ai fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente e l'art. 48 bis, lett.c) della legge 27 luglio 1967, n. 685, vigente "ratione temporis", nel sottoporre a tassazione la quota di rendita individua forfettariamente nel 60 percento la componente reddituale della stessa, sicché il capitale tassato al momento del trasferimento è escluso dall'imposta.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1967 num. 685 art. 48, Legge 27/07/1967 num. 685 art. 54 com. 3, Legge 27/07/1967 num. 685 art. 75, Decreto Legisl. 18/02/2000 num. 47 art. 13, Cod. Civ. art. 1872
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)