Sez. 2, Sentenza n. 1481 del 22/04/1977 (Rv. 385196 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - IN GENERE - AZIONE DEL COMPRATORE - PROVA DELLA COLPA DEL VENDITORE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - IN GENERE - AZIONE DEL COMPRATORE - PROVA DELLA COLPA DEL VENDITORE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Il compratore che agisce contro il venditore, facendo valere l'Obbligo di garanzia per i vizi della cosa venduta, non deve dimostrare la colpa del venditore medesimo, in quanto tale colpa, vertendosi in tema di inadempimento contrattuale, va presunta, fino a prova contraria da parte dell'inadempiente. (V 4029/74, mass n 372620).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1490
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)