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Sez. 2, Sentenza n. 368 del 16/02/1970 (Rv. 345300 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE - GIUDIZIO ORDINARIO DI COGNIZIONE - POTERI DEL GIUDICE - ESAME DEL MERITO - DIFETTO DELLE CONDIZIONI DI LEGITTIMITA DEL DECRETO - RILEVANZA AI SOLI FINI DELLE SPESE DELL'INGIUNZIONE.*
Stato
decisa il 1970-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/345300-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE - GIUDIZIO ORDINARIO DI COGNIZIONE - POTERI DEL GIUDICE - ESAME DEL MERITO - DIFETTO DELLE CONDIZIONI DI LEGITTIMITA DEL DECRETO - RILEVANZA AI SOLI FINI DELLE SPESE DELL'INGIUNZIONE.*

La opposizione al decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice, indipendentemente dalle condizioni di legittimita o di efficacia del provvedimento anzidetto, e investito del potere-dovere di pronunziare sull'accertamento della pretesa creditoria fatta valere con la richiesta d'ingiunzione e sulla conseguente condanna del debitore. Gli eventuali vizi, da cui l'ingiunzione sia affetta, potranno avere Rilevanza soltanto, in Sede di opposizione, ai fini dell'Onere delle spese giudiziali per la emissione del decreto. (Conf 579-67, massima n 326556 2587-66, massima n 324981 11-64, #v 4074-68, massima n 337712).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)