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Sez. 1, Sentenza n. 524 del 23/02/1973 (Rv. 362539 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE - EFFETTI - GIUDIZIO ORDINARIO DI COGNIZIONE - AMBITO.*
Stato
decisa il 1973-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362539-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE - EFFETTI - GIUDIZIO ORDINARIO DI COGNIZIONE - AMBITO.*

La opposizione al decreto ingiuntivo - con la quale l'opponente insorge contro la pretesa avversaria, proponendo le sue eccezioni e difese e facendo valere le sue domande riconvenzionali (configurando tale atto una vera e propria risposta alla domanda contenuta nel ricorso, costituente l'atto introduttivo del processo) - non da luogo ad un autonomo e distinto procedimento, inteso a rimuovere il pregiudizio nascente dal provvedimento d'ingiunzione, ma vale a trasformare in un giudizio cognitorio ordinario il processo, promosso nelle forme del rito speciale, facendolo entrare in una ulteriore fase di svolgimento, a cognizione piena. (V 2288/70, mass n 348466; 771/70, mass n 346064; (V 368/70, mass n 345300).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)