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Sez. 5, Ordinanza n. 8468 del 24/01/2005 Cc. (dep. 04/03/2005) Rv. 231176 - 01

MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - REALI - impugnazioni - riesame - IN GENERE | Bancarotta per distrazione e documentale - Sequestro preventivo di conti correnti e depositi di titoli - Legittimità - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2005-01-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231176-01

MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - REALI - impugnazioni - riesame - IN GENERE

In tema di bancarotta fraudolenta, è legittimo il sequestro preventivo di conti correnti e depositi di titoli, pertinenti alle vicende di una società dichiarata fallita, quando il pericolo derivante dalla libera disponibilità delle cose sottratte o delle risorse economiche frutto della loro alienazione, presenti i requisiti della concretezza e della attualità, nel senso che in seguito alla consumazione del reato possano prodursi conseguenze ulteriori, connotate in termini di antigiuridicità, in quanto consistenti nel volontario aggravarsi o protrarsi dell'offesa al bene protetto, in rapporto di stretta connessione con la condotta penalmente illecita perseguita; è, pertanto, legittimo il sequestro preventivo preordinato all'esigenza di fermare la circolazione del denaro e dei beni fungibili che siano acquisiti dagli indagati in condizioni di presunta antigiuridicità, anche per consentire, nell'ambito del procedimento penale per bancarotta, la verifica definitiva della riferibilità delle somme sequestrate all'attività di sottrazione di beni e risorse della società fallita.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)