Sez. 5, Sentenza n. 44818 del 26/10/2001 Cc. (dep. 13/12/2001) Rv. 220817 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ | Possibilità di configurare le esigenze cautelari anche dopo la consumazione del reato - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie: bancarotta per distrazione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ
In tema di bancarotta fraudolenta, può farsi luogo a sequestro preventivo anche nella ipotesi in cui la distrazione dei beni sia già stata consumata, atteso che, da un lato, è possibile che la libera disponibilità della cosa pertinente al reato ne aggravi o ne protragga le conseguenze e, dall'altro, le conseguenze del reato stesso vanno oltre il semplice atto dispositivo, mentre la predetta misura cautelare reale svolge la funzione di vincolare - proprio dopo il fallimento - il patrimonio del fallito alla garanzia spettante alla intera massa dei creditori.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 CORTE COST., Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)