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Sez. 1 - , Ordinanza n. 6802 del 07/03/2023 (Rv. 667135 - 02)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - IN GENERE | Contrasto fra genitori separati nelle scelte relative al minore - Art. 337 ter, comma 3, c.c. - Scelta relativa alla frequenza dell'ora di religione - Audizione del minore - Condizioni - Fattispecie. FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI - In genere.
Stato
decisa il 2023-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/667135-02

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - IN GENERE

In caso di contrasto tra genitori separati in ordine a questioni di maggiore interesse per i figli minori, la relativa decisione è rimessa al giudice ai sensi dell'art. 337 ter, comma 3, c.c., il quale deve tener conto esclusivamente del superiore interesse, morale e materiale, del minore coinvolto, la cui individuazione comporta la sua necessaria audizione in tutti quei casi in cui il confronto con quest'ultimo può offrire elementi idonei per comprendere quali siano i provvedimenti più opportuni da adottare nel suo interesse. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che non aveva proceduto all'audizione di una minore infradodicenne in ordine alla questione controversa relativa alla frequentazione o meno dell'ora di religione, nella propria scuola elementare, così omettendo di valutarne l'inclinazione naturale e le aspirazioni).

Cod. Civ. art. 337 ter, Cod. Proc. Civ. art. 337 octies

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)