Sez. 1 - , Ordinanza n. 21553 del 27/07/2021 (Rv. 661923 - 01)
FAMIGLIA - POTESTÀ DEI GENITORI | Famiglia - Figli - Contrasto genitoriale - Ricorso ex art. 709 ter c.p.c. - Decisione giudiziale - Impugnazione ex art. 111, comma 7, Cost. - Ammissibilità - Fondamento.
FAMIGLIA - POTESTÀ DEI GENITORI
I provvedimenti "de potestate" adottati ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c. dalla corte d'appello in sede di reclamo, al fine di risolvere l'intervenuto contrasto genitoriale, hanno natura stabile e carattere decisorio, pertanto nei loro confronti è ammesso ricorso per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., anche se siano destinati ad avere un'efficacia circoscritta nel tempo, come avviene in riferimento alla scelta della scuola presso cui iscrivere il figlio per un anno scolastico.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 7, Cod. Proc. Civ. art. 709 ter CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)