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Sez. L, Sentenza n. 772 del 20/03/1974 (Rv. 368633 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - IMPOSTE DI CONSUMO - APPALTATORE - PERSONALE DIPENDENTE - OMESSA O INSUFFICIENTE CONTRIBUZIONE - NEGATA CONCESSIONE DELL'INDENNITA DALL'INA - DOMANDA DI PAGAMENTO DELL'INDENNITA - LEGITTIMAZIONE DELL'APPALTATORE.*
Stato
decisa il 1974-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/368633-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - IMPOSTE DI CONSUMO - APPALTATORE - PERSONALE DIPENDENTE - OMESSA O INSUFFICIENTE CONTRIBUZIONE - NEGATA CONCESSIONE DELL'INDENNITA DALL'INA - DOMANDA DI PAGAMENTO DELL'INDENNITA - LEGITTIMAZIONE DELL'APPALTATORE.*

Qualora per omessa o insufficiente contribuzione non sia possibile all' INA liquidare in tutto o in parte l'indennita di anzianita dovuta ai dipendenti delle imprese esattoriali delle imposte di consumo, la domanda di pagamento di quanto, a titolo di tale indennita, spetta ancora al dipendente sulla base della durata del servizio, va rivolta all'impresa con la quale si e estinto il rapporto di lavoro. (V 190'73, mass n 361986; 474'45).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge 20/10/1939 num. 1863 art. 11 com. 2, Legge 20/10/1939 num. 1863 art. 30

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)