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Sez. 3, Sentenza n. 1743 del 14/03/1984 (Rv. 433806 - 01)

LOCAZIONE - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - LOCAZIONE DI UN ALLOGGIO DA PARTE DI UN ENTE PUBBLICO A UN PROPRIO DIPENDENTE COLLEGATA AL RAPPORTO DI LAVORO - PROROGA EX ART. 65 DELLA LEGGE N. 392 DEL 1978 - INAPPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1984-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433806-01

LOCAZIONE - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - LOCAZIONE DI UN ALLOGGIO DA PARTE DI UN ENTE PUBBLICO A UN PROPRIO DIPENDENTE COLLEGATA AL RAPPORTO DI LAVORO - PROROGA EX ART. 65 DELLA LEGGE N. 392 DEL 1978 - INAPPLICABILITÀ.*

Il contratto con cui un ente pubblico (nella specie: comune), in conformità di apposita disposizione regolamentare, conceda in locazione un alloggio ad un proprio dipendente, per facilitare, agevolando quest'ultimo, la conclusione del contratto di pubblico impiego, configura un rapporto condizionato alla persistenza del rapporto di lavoro, riconducibile per gli enti pubblici territoriali nell'ambito della disciplina dell'art. 828 cod. civ., e, quindi, non è suscettibile della proroga di cui all'art. 65 della legge (sull'equo canone) 27 luglio 1978 n. 392.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 828 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1571, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 65 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)