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Sez. 3, Sentenza n. 7315 del 07/08/1997 (Rv. 506534 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - CONTRATTI IN CORSO NON SOGGETTI A PROROGA - DURATA - IN GENERE | Collegamento occasionale, e non funzionale, con il rapporto di lavoro - Contratto atipico - Esclusione - Legge 392 del 1978 - Applicabilità.
Stato
decisa il 1997-08-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506534-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - CONTRATTI IN CORSO NON SOGGETTI A PROROGA - DURATA - IN GENERE

Se un contratto di locazione è solo occasionalmente collegato al rapporto di lavoro - nella specie con l'ENEL - ma, interpretando anche la disciplina collettiva al riguardo, non vi è rapporto funzionale ed interdipendente con esso, non è atipico, e perciò è regolato dalla legge 27 luglio 1978 n. 392.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1362, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 65 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)