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Sez. U - , Ordinanza n. 4424 del 13/02/2023 (Rv. 666888 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Domanda di reintegra nel possesso - Spossessamento preordinato all'espropriazione - Illegittima dichiarazione di pubblica utilità - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2023-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666888-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

Rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia urbanistico-edilizia la domanda di reintegrazione nel possesso con cui si prospetti che lo spossessamento del fondo, preordinato all'esecuzione di un intervento realizzativo di un'opera pubblica, è avvenuto in forza di un'illegittima dichiarazione di pubblica utilità, in quanto l'apprensione e l'utilizzazione del bene e la realizzazione dell'opera da parte della pubblica amministrazione sono comunque riconducibili ad un concreto esercizio del potere autoritativo che si manifesta con l'adozione della dichiarazione di pubblica utilità, senza che rilevino il vizio di quest'ultima o la sua successiva perdita di efficacia o il suo annullamento.

Legge 05/12/1988 num. 521 art. 30, Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 34 com. 1 CORTE COST., DPR 18/04/1994 num. 383 art. 3, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)