Sez. U, Sentenza n. 9334 del 16/04/2018 (Rv. 648266 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA (OPERE DI BONIFICA E LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DI OO.PP.) - RISARCIMENTO DEL DANNO | Occupazione temporanea d'urgenza - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Presupposti - Comportamento espressione del potere amministrativo in concreto esistente.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA (OPERE DI BONIFICA E LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DI OO.PP.) - RISARCIMENTO DEL DANNO
In tema di risarcimento dei danni derivanti dall'illecita occupazione di un bene, sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. g), c.p.a., quando il comportamento della P.A., cui si ascrive la lesione oggetto della domanda, sia la conseguenza di un assetto di interessi conformato da un originario provvedimento ablativo, espressione di un potere amministrativo in concreto esistente, riguardante l'individuazione e la configurazione dell'opera pubblica sul territorio, cui la condotta successiva, anche se illegittima, si ricollega in senso causale.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 all. 1 art. 133 com. 1 lett. G, DPR 08/06/2001 num. 327 art. 53 CORTE COST., Costituzione art. 103 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 1, Cod. Proc. Civ. art. 374 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)