Sez. 3, Sentenza n. 11244 del 18/07/2003 (Rv. 565250 - 01)
MEDIAZIONE - PROVVIGIONE | Mancata stipula del contratto per libero apprezzamento del committente - Diritto al compenso - Insussistenza - Obbligo del committente medesimo di risarcire i danni patiti dal mediatore - Configurabilità - Esclusione.
MEDIAZIONE - PROVVIGIONE
Colui che dà incarico ad un mediatore è libero di concludere o meno l'affare, e poiché la provvigione spetta al mediatore solo in caso di conclusione dell'affare stesso, ne deriva che di nulla può dolersi il mediatore se il committente, avvalendosi nel suo libero apprezzamento della facoltà che la legge gli attribuisce, non addivenga a detta conclusione, avendo egli solo diritto, in tal caso, al rimborso delle spese ai sensi dell'art. 1756 cod. civ., non residuando, in capo al committente, alcun obbligo di risarcire i danni che il mediatore deduca di avere patito per non avere percepito la mediazione del caso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1755, Cod. Civ. art. 1756
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)