Sez. 1, Sentenza n. 1991 del 01/02/2005 (Rv. 579512 - 01)
ASSICURAZIONE - AGENTE DI ASSICURAZIONE - IN GENERE - PROVVIGIONE | Broker assicurativo - Art. 1 della legge n.792 del 1984 - Attività - Inquadramento nell'ambito della mediazione - Conseguenze - Mancata stipula del contratto di assicurazione o riassicurazione ad iniziativa del committente - Diritto del broker alla provvigione o al risarcimento del danno - Esclusione - Diritto al rimborso delle spese - Sussistenza.
ASSICURAZIONE - AGENTE DI ASSICURAZIONE - IN GENERE - PROVVIGIONE
Secondo il disposto dell'art. 1 della legge 28 novembre 1984 n. 792, nell'ambito delle attività proprie del broker si distingue quella della collaborazione intellettuale con l'assicurando per la copertura dei rischi e la assistenza alla determinazione del contenuto dei futuri contratti, seguita logicamente e cronologicamente dall'eventuale intermediazione nella conclusione e gestione dei contratti assicurativi; nel contempo la medesima disposizione normativa riporta il broker al ruolo di mediatore di assicurazione e riassicurazione, legittimando il rinvio alle norme codificate sulla mediazione. Conseguentemente, il conferente l'incarico è libero di concludere o meno l'affare, senza che, in caso negativo, al mediatore spetti altro che il rimborso delle spese, di cui all'art. 1756 cod.civ., e rimanendo escluso anche il diritto al risarcimento del danno da perdita del compenso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1755, Cod. Civ. art. 1756, Legge 28/11/1984 num. 792 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)