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Sez. L - , Sentenza n. 15125 del 31/05/2021 (Rv. 661334 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - IN GENERE | Decadenza dall'impiego ex art. 127, comma 1, lett. c) del d.P.R. n. 3 del 1957 - Impugnazione - Termine di decadenza ex art. 6 della l. n. 604 del 1966 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2021-05-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/661334-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - IN GENERE

Il provvedimento di decadenza dall'impiego per inadempimento della prestazione di servizio per assenza superiore a 15 giorni, adottato dal datore di lavoro pubblico ai sensi dell'art. 127, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 3 del 1957, non costituisce esercizio del potere discrezionale tipico del licenziamento disciplinare, bensì di quello vincolato, avendo l'atto natura dichiarativa. Va conseguentemente esclusa l'applicabilità a tale ipotesi della decadenza prevista dall'art. 6 della l. n. 604 del 1966, norma dettata, invece, per il licenziamento del prestatore di lavoro per giusta causa o giustificato motivo.

Riferimenti normativi: DPR 10/01/1957 num. 3 art. 127 com. 1 lett. C), Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)