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Sez. 6 - L, Ordinanza n. 14236 del 05/05/2022 (Rv. 664607 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - COLLOCAMENTO A RIPOSO | Cessazione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età - Automaticità - Sussistenza - Conseguenze - Disciplina della decadenza ex art. 6 della l. n. 604 del 1966 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2022-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664607-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - COLLOCAMENTO A RIPOSO

In materia di collocamento a riposo d'ufficio nel pubblico impiego, la cessazione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età, prevista per il lavoro pubblico sulla base di disposizioni di legge non derogabili dalla contrattazione collettiva, avviene in via automatica, non avendo la comunicazione di risoluzione del rapporto natura provvedimentale o negoziale, ma di mera notizia e ricognizione dell'effetto ricollegato dalla legge all'evento; ne consegue che, trattandosi di una causa di risoluzione diversa e distinta dal licenziamento, ad essa non è applicabile la disciplina della decadenza dettata dall'art. 6 della l. n. 604 del 1966, che il legislatore, anche a seguito delle modifiche apportate dalla l. n. 183 del 2010, ha circoscritto a specifiche ipotesi normative non suscettibili di interpretazione estensiva o analogica.

Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST., Legge 04/11/2010 num. 183 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)