Sez. L - , Sentenza n. 5281 del 01/03/2017 (Rv. 643195 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Evasione ed omissione contributiva previdenziale - Distinzione - Criteri - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE
In tema di evasione ed omissione contributiva previdenziale ex art. 116 della l. n. 388 del 2000, ricorre la prima ipotesi quando il datore di lavoro ometta di denunciare all’INPS rapporti lavorativi in essere e relative retribuzioni corrisposte, mentre va ravvisata la seconda, più lieve, qualora l’ammontare dei contributi, di cui sia stato omesso o ritardato il pagamento, sia rilevabile dalle denunce o registrazioni obbligatorie. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, che aveva configurato l’ipotesi di evasione in un caso in cui il datore di lavoro, malgrado l’esecutività della sentenza che aveva disposto la reintegra di lavoratori in precedenza licenziati, non si era attivato presso l’INPS per provvedere alla loro regolarizzazione).
Riferimenti normativi: Legge 23/12/2000 num. 388 art. 116
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)