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Sez. 5, Sentenza n. 15694 del 08/11/2002 (Rv. 558329 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI PER LA COOPERAZIONE - IN GENERE | Requisiti mutualistici ex art. 14 del d.P.R. n. 601 del 1973 - Sussistenza - Verifica - Parere del ministero del lavoro - "Ratio" - Individuazione nell'esigenza di uniformità di trattamento degli enti interessati - Conseguenze - Accertamento del carattere speculativo dell'attività in concreto svolta - Necessità del parere - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-11-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558329-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI PER LA COOPERAZIONE - IN GENERE

In tema di agevolazioni tributarie in favore delle società cooperative, la necessaria partecipazione, in via consultiva, del Ministero del lavoro (o degli altri organi di vigilanza) ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti mutualistici, prevista dall'art. 14, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, trova la sua "ratio" esclusivamente nell'esigenza di uniformità di trattamento degli enti interessati, sia sotto il profilo ermeneutico che dal punto di vista applicativo. Ne consegue che, qualora, attraverso l'accertamento tributario, non si neghi la sussistenza di detti requisiti, ma si affermi unicamente il carattere speculativo dell'attività in concreto svolta dalla società nel periodo d'imposta considerato (attività non inconciliabile con lo scopo mutualistico dell'ente), non è necessario il parere dell'organo consultivo, non ricorrendo, in siffatta ipotesi, l'esigenza unificante anzidetta.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 601 art. 14, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 14/12/1947 num. 1577 art. 26

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)