Sez. 5, Sentenza n. 1797 del 28/01/2005 (Rv. 581154 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI PER LA COOPERAZIONE - IN GENERE | Presupposti di applicabilità - Procedimento di verifica - Parere preventivo degli organi di vigilanza - Oggetto - Requisiti soggettivi della società cooperativa - Uffici finanziari - Accertamento involgente natura e modalità di svolgimento dell'attività produttiva della società - Limiti - Insussistenza - Parere - Necessità - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI PER LA COOPERAZIONE - IN GENERE
In tema di agevolazioni tributarie per la cooperazione, il procedimento di verifica dei "presupposti di applicabilità" di cui all'art. 14, terzo comma, del D.Lgs. 29 settembre 1973, n. 601, che prevede come obbligatorio il preventivo parere degli organi di vigilanza, attiene ai soli requisiti soggettivi della società cooperativa, e non riguarda le condizioni, stabilite dai precedenti artt. 10 e 11, relative alla natura e alle modalità di svolgimento della sua attività produttiva, di modo che, sotto questo profilo, nessun limite incontra l'ordinario potere di accertamento spettante all'amministrazione finanziaria, la cui attività, al riguardo, va ritenuta legittima indipendentemente dall'esistenza o meno di pareri di organi esterni alla sua organizzazione.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 601 art. 10, DPR 29/09/1973 num. 601 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)