Sez. L, Sentenza n. 13913 del 23/12/1991 (Rv. 475161 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Obbligo e diritto alle assicurazioni - Elementi del rapporto di assicurazione sociale - Soggetti (assicurante, assicurato, assicuratore) | Obbligo di iscrizione all'ENPALS - Estensione agli indossatori ed ai tecnici addetti alle manifestazioni di moda ex D.P.R. n. 203 del 1987 - Verifica della legittimità con riguardo ai limiti della delega ex D.L.C.P.S. n. 708 del 1947 - Spettanza al giudice ordinario - Effetti.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Obbligo e diritto alle assicurazioni - Elementi del rapporto di assicurazione sociale - Soggetti (assicurante, assicurato, assicuratore)
Il d.p.r. 19 marzo 1987 n. 203, che - ai sensi dell'art. 3, secondo comma, del D.L.C.P.S. 16 luglio 1947 n. 708, statuente la possibilità di estendere l'obbligo d'iscrizione all'ENPALS, con decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro del Lavoro, ad altre categorie di lavoratori dello spettacolo non contemplate dal primo comma dello stesso art. 3 del citato decreto del 1947 (avente la stessa efficacia della Legge formale) - estende tale obbligo d'iscrizione all'ENPALS "agli indossatori ed ai tecnici addetti alle manifestazioni di moda", costituisce un atto (cosiddetto decreto delegato o autorizzato) formalmente amministrativo, ancorché a contenuto normativo, la verifica della cui legittimità, con riguardo ai limiti della delega (non riconducibile alla previsione dell'art. 76 Cost.) di cui al provvedimento legislativo del 1947, spetta non alla Corte Costituzionale ma al giudice ordinario investito della controversia previdenziale, dal quale l'anzidetto d.p.r., ove illegittimo, è disapplicabile ai sensi dell'art. 5 all. E) della legge 20 marzo 1865 n. 2248 e dell' art. 4 delle Preleggi.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 76, Costituzione art. 87, Preleggi art. 4, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Decr. Leg. Capo Provv. Stato 16/07/1947 num. 708 art. 3, Legge 29/11/1952 num. 2388 CORTE COST., DPR 19/03/1987 num. 203
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)