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Sez. L, Sentenza n. 633 del 22/01/1997 (Rv. 501940 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Lavoratori dello spettacolo - Nozione - Inclusione dei cosiddetti televenditori nella suddetta categoria - Inammissibilità - Conseguenze - Obbligo di iscrizione all'E.N.P.A.L.S. - Insussistenza.
Stato
decisa il 1997-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/501940-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE

Ai fini dell'iscrizione all'E.N.P.A.L.S., sono lavoratori dello spettacolo soltanto coloro che stabilmente e professionalmente, ancorché con compiti ausiliari, sono impiegati per svolgere attività essenzialmente destinate alla realizzazione di spettacoli, e cioè di manifestazioni caratterizzate non solo dal concorso del pubblico, ma anche dal fine di provocare il divertimento, inteso in senso culturalmente ampio, degli spettatori, attraverso la rappresentazione e l'interpretazione di un testo letterario o musicale, con personale abilità degli interpreti. Ne consegue che, anche dopo l'entrata in vigore del d.P.R. 19 marzo 1987 n. 207, il quale ha aggiunto alla categoria degli attori di prosa, operetta, rivista, varietà ed attrazioni - contemplata dall'art. 3, primo comma, n. 2, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947 n. 708, modificato e ratificato con legge 29 novembre 1952 n. 2388 - quelle dei cantanti di musica leggera, presentatori e disk-jockey, tra i lavoratori che sono obbligatoriamente iscritti all'ente previdenziale suddetto non rientrano i cosiddetti televenditori, che presentano gli oggetti delle promozioni o vendite televisive.

Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 16/07/1947 num. 708 art. 3, DPR 19/03/1987 num. 207, Legge 29/11/1952 num. 2388 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)