Sez. 3, Sentenza n. 4871 del 14/05/1998 (Rv. 515447 - 01)
LOCAZIONE - MIGLIORAMENTI APPORTATI ALLA COSA LOCATA | Nozione - Opere comportanti un aumento di valore dell'immobile - Domanda di indennizzo da parte del conduttore - Competenza per materia del Pretore - Sussistenza.
LOCAZIONE - MIGLIORAMENTI APPORTATI ALLA COSA LOCATA
Nella nozione di "miglioramenti" ai sensi dell'art. 1592 cod. civ. rientrano quelle opere che con trasformazioni o sistemazioni diverse apportano all'immobile un aumento di valore, accrescendone in modo durevole il godimento, la produttività e la redditività, senza presentare una propria individualità rispetto al bene in cui vanno ad incorporarsi. Rientra, pertanto, nella competenza per materia del pretore ai sensi dell'art. 45 legge 27 luglio 1978 n. 392 la domanda del conduttore volta a conseguire un indennizzo per il compimento di dette opere con il consenso del locatore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1592, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 45 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)