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Sez. U, Sentenza n. 34 del 05/02/1999 (Rv. 522978 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE | Pronuncia del giudice di primo grado sulla giurisdizione - Successiva possibilità del rilievo d'ufficio nell'ulteriore corso del giudizio - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/522978-01

COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE

Una volta che il giudice di primo grado abbia in modo espresso pronunciato sulla giurisdizione, tale questione non può più formare oggetto di rilievo d'ufficio nell'ulteriore corso del processo, ma solo di motivo di impugnazione; sicché analogamente, ove il giudice d'appello, pur ancora dalle parti investito della questione di giurisdizione, abbia omesso di pronunciarsi in via pregiudiziale, rendendo direttamente (ed unicamente) la decisione di merito, è precluso nel giudizio di cassazione l'esame d'ufficio della questione medesima ove nessuna delle parti abbia più censurato tale pronuncia con specifico motivo di ricorso per cassazione, con conseguente passaggio in giudicato della stessa nella parte in cui il giudice d'appello ha ritenuto la sua giurisdizione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)