Sez. 3, Sentenza n. 332 del 08/02/1972 (Rv. 356206 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - RINNOVAZIONE DELLE INDAGINI DEL CONSULENTE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - RIGETTO DELL'ISTANZA DI PARTE - MOTIVAZIONE IMPLICITA - SUFFICIENZA.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - RINNOVAZIONE DELLE INDAGINI DEL CONSULENTE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - RIGETTO DELL'ISTANZA DI PARTE - MOTIVAZIONE IMPLICITA - SUFFICIENZA.*
La rinnovazione delle indagini tecniche rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e il rigetto della relativa istanza avanzata dalla parte non e soggetta a censura in Sede di legittimita, anche se non sia stata diffusamente motivata, essendo sufficiente che il giudice abbia riconosciuto come esaurienti i risultati gia conseguiti dalla consulenza espletata, perche in tale riconoscimento e adeguatamente contenuta la ragione che lo ha indotto a non ammettere la nuova indagine. (Conf 2116'70, mass n 348240).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 496
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)