Sez. L, Sentenza n. 23149 del 14/11/2016 (Rv. 641619 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE | Natura ritorsiva - Presupposti - Onere probatorio del datore di lavoro - Individuazione - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE
In tema di licenziamento collettivo, anche ove sia impugnato perché ritorsivo, i presupposti del legittimo esercizio del potere di recesso, il cui onere probatorio incombe sul datore di lavoro, riguardano la sussistenza delle ragioni oggettive della procedura, i criteri di scelta e il nesso di causalità, consistente nell'esatta individuazione dei lavoratori licenziati sulla base dei criteri legali o concordati. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, pur essendovi la prova dell'esubero del personale, aveva ritenuto nullo, perché ritorsivo, il licenziamento collettivo di lavoratori individuati in quanto vincitori di un precedente contenzioso).
Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 5 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 1345, Cod. Civ. art. 1418 com. 2, Cod. Civ. art. 2967
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)