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Sez. L, Sentenza n. 16145 del 21/12/2001 (Rv. 551294 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - PRESSO IL DOMICILIATARIO | Elezione di domicilio presso lo studio di un avvocato - Indicazione della via e del numero civico - Necessità - Esclusione - Condizioni - Elezione di domicilio presso lo studio di un avvocato con indicazione di via e numero civico - Conseguenze in ipotesi di trasferimento dello studio.
Stato
decisa il 2001-12-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/551294-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - PRESSO IL DOMICILIATARIO

Quando venga eletto domicilio presso lo studio di un avvocato e tale qualità del domiciliatario non risulti in maniera casuale ma sia espressamente "spesa" nell'atto, l'indicazione della via e del numero civico di ubicazione dello studio non è necessaria ai fini della validità dell'elezione, essendo tali elementi facilmente rinvenibili con l'uso dell'ordinaria diligenza attraverso la consultazione di un albo accessibile a tutti e in ogni caso di agevole accesso per i soggetti (controparte legalmente assistita, giudice, ausiliari del giudice) cui la dichiarazione di elezione è destinata; deve peraltro ritenersi che, ove, pur eleggendo domicilio presso lo studio di un avvocato, si siano indicati nell'atto anche la via e il numero civico di ubicazione del suddetto studio, tali ultime indicazioni entrino a far parte della dichiarazione, quali elementi "spesi", unitamente ad altri, ai fini dell'individuazione del luogo di elezione, con la conseguenza che, in caso di trasferimento dello studio del domiciliatario, è onere dell'eligente rettificare la dichiarazione, che altrimenti verrebbe a constare di elementi di identificazione non (più) coincidenti, e perciò non univoci.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)