Sez. 1, Sentenza n. 11976 del 08/08/2002 (Rv. 557647 - 01)
ARBITRATO - IN GENERE | Arbitrato rituale ed irrituale - Differenze - Fattispecie.
ARBITRATO - IN GENERE
A seguito dell'introduzione della novella 25/1994 in tema di arbitrato, la devoluzione di una controversia ad arbitri assume sempre il carattere della rinuncia all'azione giudiziaria ed alla giurisdizione dello Stato, nonché di opzione per la soluzione della controversia stessa sul piano privatistico, secondo quanto stabilito da soggetti privati, con la conseguenza che la distinzione tra arbitrato rituale ed arbitrato irrituale non può (più) imperniarsi sulla circostanza che, nel primo, le parti abbiano demandato agli arbitri una funzione sostitutiva di quella dell'autorità giudiziaria, dovendosi, per converso, fondare la differenza fra le due fattispecie sull'assunto che l'arbitrato rituale conduce ad un lodo che le parti vogliono immediatamente esecutivo e produttivo degli effetti di cui all'art. 825 cod. proc. civ. (con l'osservanza del regime formale del procedimento arbitrale), mentre l'arbitrato irritale postula l'affidamento ad un privato della soluzione di controversie mercè uno strumento esclusivamente negoziale (composizione amichevole o negozio di accertamento) riconducibile alla volontà delle stesse parti, che si impegnano a considerare la decisione come espressione della loro stessa volontà (nell'affermare il principio di diritto che precede, la S.C. ha, nella specie, ritenuto che la definizione degli arbitri come "arbitratori"; la mancanza di qualsiasi riferimento al regime formale del procedimento ed alla volontà di pervenire ad un lodo suscettibile di "exequatur"; la prevista vincolatività della soluzione come rivolta a ribadire la volontà delle parti di comporre definitivamente la vertenza attraverso la pronuncia del collegio e non anche come diretta ad indicare una semplice rinunzia all'impugnazione di cui all'art. 828 cod. proc. civ. consentissero di delineare un contesto negoziale nel quale l'intento dei contraenti era da qualificarsi in termini di arbitrato irrituale).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 828 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)