Sez. 1, Sentenza n. 24059 del 10/11/2006 (Rv. 592722 - 01)
ARBITRATO - IN GENERE | Rituale ed irrituale - Differenze - Fattispecie.
ARBITRATO - IN GENERE
Posto che sia l'arbitrato rituale che quello irrituale hanno natura privata, la differenza tra l'uno e l'altro tipo di arbitrato non può imperniarsi sul rilievo che con il primo le parti abbiano demandato agli arbitri una funzione sostitutiva di quella del giudice, ma va ravvisata nel fatto che, nell'arbitrato rituale, le parti vogliono che si pervenga ad un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all'art. 825 cod. proc. civ., con l'osservanza del regime formale del procedimento arbitrale, mentre nell'arbitrato irrituale esse intendono affidare all'arbitro (o agli arbitri) la soluzione di controversie (insorte o che possano insorgere in relazione a determinati rapporti giuridici) soltanto attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla volontà delle parti stesse, le quali si impegnano a considerare la decisione degli arbitri come espressione della loro volontà. (Enunciando il principio di cui in massima, la Corte ha qualificato rituale l'arbitrato in un caso in cui la clausola compromissoria difettava di elementi univocamente sintomatici dell'irritualità, mentre conteneva l'uso ripetuto di espressioni - quali "giudizio di un collegio arbitrale, costituito da tre arbitri", "emetterà giudizio", "giudicherà" e "spese di giudizio" - ritenute coerenti all'attività degli arbitri rituali, chiamati ad emettere - all'esito di un giudizio privato in cui le parti vogliono e si impegnano a far proprio il procedimento attraverso il quale si perviene al lodo - una decisione potenzialmente fungibile con quella degli organi della giurisdizione).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 828 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST., Legge 05/01/1994 num. 25
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)