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Sez. 1, Sentenza n. 5214 del 29/11/1989 (Rv. 464395 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PIANI PARTICOLAREGGIATI - RETROCESSIONE - PIANO REGOLATORE PARTICOLAREGGIATO - NATURA - UNICA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ - MANCATA REALIZZAZIONE D'UNA DELLE OPERE PREVISTE - DIRITTO ALLA RETROCESSIONE - ESCLUSIONE - DISCIPLINA EX ART. 60 DELLA LEGGE N. 2359 DEL 1865 - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1989-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464395-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PIANI PARTICOLAREGGIATI - RETROCESSIONE - PIANO REGOLATORE PARTICOLAREGGIATO - NATURA - UNICA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ - MANCATA REALIZZAZIONE D'UNA DELLE OPERE PREVISTE - DIRITTO ALLA RETROCESSIONE - ESCLUSIONE - DISCIPLINA EX ART. 60 DELLA LEGGE N. 2359 DEL 1865 - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI.*

La dichiarazione di pubblica utilità, che la legge (art. 16 legge 17 agosto 1942 n. 1150 mod. Dall'art. 5 legge 6 agosto 1967, n. 765) ricollega all'approvazione del piano regolatore particolareggiato, investe unitariamente le opere pubbliche che il piano prevede per la trasformazione urbanistica della zona. Ne consegue che, quando la prevista trasformazione ha avuto un'almeno parziale attuazione, la mancata realizzazione d'una o di alcune delle opere non dà luogo con riguardo al singolo bene espropriato all'applicazione dell'art. 63 legge 25 giugno 1865 n. 2359, che attribuisce all'espropriato il diritto alla retrocessione quando si sia avuta un'integrale inesecuzione dell'opera, ma ricade nell'ambito di applicazione dello art. 60 della stessa legge, il quale configura un interesse legittimo a che la P.a. Accerti che il bene espropriato non serve più per l'opera pubblica parzialmente eseguita, si da poter essere restituito al privato come fondo relitto o rimasto inutilizzato. (Conf 3509/78, mass n 393000; (Conf 239/77, mass n 383765).*

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 60, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 63 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 16, Legge 06/08/1967 num. 765 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)