Sez. L, Sentenza n. 8251 del 07/04/2010 (Rv. 612910 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Classificazione delle imprese per settori produttivi a fini previdenziali e assistenziali - Attività di concessione in gestione a terzi di impianti per la distribuzione di carburanti - Inquadramento - Fra le attività commerciali - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE
L'attività del concessionario relativa alla cessione a terzi della gestione di impianti per la distribuzione di carburanti - la quale non integra una semplice intermediazione nella circolazione di beni prodotti da altri, ma produce un risultato economico nuovo ed è strettamente diretta alla distribuzione dei carburanti e dei prodotti della società petrolifera - anche nel regime anteriore alla legge n. 662 del 1996, va inquadrata, ai fini contributivi, fra le attività commerciali. (Principio applicato con riferimento ad imprese operanti da epoca antecedente alla legge n. 88 del 1989).
Riferimenti normativi: Legge 18/12/1970 num. 1034 CORTE COST., Legge 03/06/1975 num. 160 art. 29, Legge 09/03/1989 num. 88 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 CORTE COST., Decreto Legge 26/10/1970 num. 745 art. 16 CORTE COST., DPR 27/10/1971 num. 1269 art. 19
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)