Sez. L, Sentenza n. 21226 del 10/10/2007 (Rv. 603012 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI RAPPRESENTANZA COMMERCIALE ED ALTRI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE | Gestione di un impianto di distribuzione di carburante con clausola di esclusiva - Regime di cui all'art. 16 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745 (conv., con modif., nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034) - Gratuità dell'uso degli apparecchi di distribuzione - Contratto stipulato fra concessionario e gestore - Rapporto trilatero complesso fra società petrolifera, concessionario e gestore - Inserimento del gestore nell'organizzazione dei punti di vendita della società petrolifera - Rapporto di collaborazione ex art. 409, comma 3 cod. proc. civ. - Configurabilità.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI RAPPRESENTANZA COMMERCIALE ED ALTRI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE
In materia di gestione di impianti di distribuzione del carburante, per la quale, nel regime, ora non più in vigore, di cui all'art. 16 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745 (conv., con modif., nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, era prevista inderogabilmente la gratuità dell'uso degli apparecchi di erogazione, il contratto stipulato fra concessionario dell'impianto ed il gestore, munito della clausola di esclusiva a favore della società petrolifera fornitrice e da questa accettata "per facta concludentia", determina la costituzione di un rapporto complesso, trilatero, fra società petrolifera, concessionario e gestore, in vista del conseguimento di un medesimo scopo, costituito dalla percezione degli utili ricavati dalla vendita al pubblico del carburante; con l'esecuzione di tale contratto, pertanto, si verifica lo stabile inserimento del gestore nell'organizzazione della società fornitrice ed il relativo rapporto assume la natura di parasubordinazione.
Riferimenti normativi: Legge 26/10/1970 num. 745 art. 16 CORTE COST., Legge 27/10/1971 num. 1269 art. 19, Cod. Proc. Civ. art. 409 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1411
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)