Sez. 6, Sentenza n. 2479 del 23/11/1978 Ud. (dep. 13/03/1979) Rv. 141407 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - SENTENZA - IN GENERE - ANNULLAMENTO - RIGETTO O DICHIARAZIONE DI INAMMISSIBILITA DEL RICORSO - OMESSA DETERMINAZIONE DELLA PENA-BASE DA PARTE DEL GIUDICE DI MERITO - IMPOSSIBILITA DI ELIMINARE LE PORZIONI DI PENA RELATIVE AD UN REATO CONTINUATO PARZIALMENTE ESTINTO PER AMNISTIA - RINVIO AL GIUDICE DI MERITO - LEGITTIMITA.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - SENTENZA - IN GENERE - ANNULLAMENTO - RIGETTO O DICHIARAZIONE DI INAMMISSIBILITA DEL RICORSO - OMESSA DETERMINAZIONE DELLA PENA-BASE DA PARTE DEL GIUDICE DI MERITO - IMPOSSIBILITA DI ELIMINARE LE PORZIONI DI PENA RELATIVE AD UN REATO CONTINUATO PARZIALMENTE ESTINTO PER AMNISTIA - RINVIO AL GIUDICE DI MERITO - LEGITTIMITA.*
Nel giudizio di Cassazione, nelle ipotesi miste di annullamento, di rigetto o di dichiarazione di inammissibilita del ricorso, il processo puo essere rinviato ad altro giudice per la Determinazione della pena, qualora i giudici di merito, contravvenendo a precise Disposizioni di legge non abbiano determinato la pena base, rendendo cosi impossibile la scissione del reato continuato e la eliminazione di quegli aumenti di pena che riguardino reati estinti per amnistia o per altre cause.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 537
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)