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Sez. 3, Sentenza n. 4865 del 25/10/1978 (Rv. 394576 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - GIUDIZIO DI RISCATTO - DEDUZIONE, DA PARTE DEL CONVENUTO, DELLA QUESTIONE RELATIVA AL MANCATO PAGAMENTO DEL PREZZO DA PARTE DEL RETRAENTE - MERA DIFESA - CONFIGURABILITA - PROPONIBILITA PER LA PRIMA VOLTA NEL GIUDIZIO DI RINVIO.*
Stato
decisa il 1978-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/394576-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - GIUDIZIO DI RISCATTO - DEDUZIONE, DA PARTE DEL CONVENUTO, DELLA QUESTIONE RELATIVA AL MANCATO PAGAMENTO DEL PREZZO DA PARTE DEL RETRAENTE - MERA DIFESA - CONFIGURABILITA - PROPONIBILITA PER LA PRIMA VOLTA NEL GIUDIZIO DI RINVIO.*

Il convenuto nel giudizio di riscatto del fondo rustico ex art 8 della legge n 590 del 1965, il quale sollevi la questione del mancato pagamento del prezzo da parte del retraente, non fa valere una eccezione, ne in senso processuale ne in senso sostanziale, ma si limita ad una mera difesa, con cui rileva la mancata prova di uno dei fatti da cui deriva il diritto vantato dalla controparte. Da cio consegue che la formulazione effettuata per la prima volta nel giudizio di rinvio di uno specifico capo di conclusione sul punto, non puo considerarsi come conclusione nuova, come tale preclusa dall'art 394 cod proc civ.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)