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Sez. 3, Sentenza n. 3000 del 07/05/1981 (Rv. 413547 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - RISCATTO - MANCATO PAGAMENTO DEL PREZZO DA PARTE DEL RETRAENTE - DEDUZIONE PER LA PRIMA VOLTA NEL GIUDIZIO DI RINVIO - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1981-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/413547-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - RISCATTO - MANCATO PAGAMENTO DEL PREZZO DA PARTE DEL RETRAENTE - DEDUZIONE PER LA PRIMA VOLTA NEL GIUDIZIO DI RINVIO - INAMMISSIBILITA.*

Nel giudizio di rinvio - che e un processo chiuso, avente la funzione di sostituire la decisione cassata con una nuova pronuncia, immune dagli errori a causa dei quali la precedente venne cassata - e inibito alle parti non solo di prendere conclusioni diverse, ma anche di svolgere attivita assertiva - quale e la prospettazione di una nuova tesi difensiva - che non sia strettamente collegata alla sentenza di Cassazione. Di conseguenza, qualora il convenuto nel giudizio di riscatto del fondo rustico, ai sensi dell'art 8 della legge 26 maggio 1965 n 590, sollevi, in Sede di precisazione delle conclusioni del giudizio di rinvio, la questione del mancato pagamento del prezzo da parte del retraente, detta tesi non puo essere valutata dal giudice del rinvio. (Conf 208/81, mass n 410617, sulla prima parte; (Conf 6140/79, mass n 402851, sulla prima parte; (Conf 6074/78, mass n 395000, sulla prima parte; (contra 4865/78, mass n 394576, sulla seconda parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)