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Sez. L, Sentenza n. 6919 del 19/06/1991 (Rv. 472753 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Contratto collettivo - Disciplina (efficacia) - Criteri di applicazione - Attività del datore di lavoro | Attività plurime - Riferimento all'attività principale - Necessità - Rapporti individuali relativi alle altre attività accessorie o complessive - Estensione.
Stato
decisa il 1991-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/472753-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Contratto collettivo - Disciplina (efficacia) - Criteri di applicazione - Attività del datore di lavoro

Ai fini dell'individuazione del contratto collettivo (anche di diritto comune) applicabile, l'appartenenza alla categoria professionale va determinata, ai sensi dell'art. 2070 cod. civ., non sulla base della specifica natura delle mansioni del lavoratore, ma sulla base della attività effettivamente esercitata dall'imprenditore. Qualora costui eserciti attività plurime, delle quali una sia da considerarsi principale rispetto alle altre di carattere complementare od accessorio, trova applicazione anche per i rapporti di lavoro relativi a queste ultime il contratto collettivo che regola l'attività principale. (Nella specie la sentenza dei giudici di merito, confermata dalla S.C., aveva affermato l'applicabilità del contratto collettivo per i dipendenti da industrie chimiche anche per il rapporto degli addetti ad attività distaccate di vendita dei prodotti industriali).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2070 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)