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Sez. 2, Sentenza n. 1822 del 09/06/1972 (Rv. 358825 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - IN GENERE - DIVIETO LEGALE O CONVENZIONALE DI COSTRUIRE FINO AD UNA DATA DISTANZA DAL CONFINE - INAPPLICABILITA DEL CRITERIO DELLA PREVENZIONE.*
Stato
decisa il 1972-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/358825-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - IN GENERE - DIVIETO LEGALE O CONVENZIONALE DI COSTRUIRE FINO AD UNA DATA DISTANZA DAL CONFINE - INAPPLICABILITA DEL CRITERIO DELLA PREVENZIONE.*

Se, in forza di legge, oppure in forza di valido negozio privato, sia vietato ai proprietari di fondi finitimi di costruire fino ad una determinata distanza dal confine, non possono trovare applicazione le norme sulla prevenzione, giacche mancherebbe per il vicino, non proveniente, la possibilita di spingere il proprio fabbricato sino al fabbricato del vicino preveniente. (Conf 1738'68, mass n 333610).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 875 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)