Sez. 2, Sentenza n. 3155 del 28/06/1989 (Rv. 463258 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE - FONDI CONFINANTI RICADENTI NEL TERRITORIO DI DUE DIVERSI COMUNI - DIVERSITÀ DI DISCIPLINA URBANISTICA - CONSEGUENZA.*
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE - FONDI CONFINANTI RICADENTI NEL TERRITORIO DI DUE DIVERSI COMUNI - DIVERSITÀ DI DISCIPLINA URBANISTICA - CONSEGUENZA.*
Qualora due fondi confinanti ricadano nel territorio di due diversi comuni, dei quali uno solo fornito di regolamento edilizio, il proprietario del fondo sito nel comune dotato dello strumento urbanistico è tenuto a rispettare le distanze legali in questo fissate, pure nei confronti del fondo confinante ancorché ricadente nel diverso comune privo di regolamento, con la conseguenza che in caso di violazione delle distanze stabilite in quel regolamento, il proprietario del detto fondo confinante può pretenderne il rispetto, restando a sua volta obbligato - ove costruisca per primo sul suo fondo - a rispettare, la distanza minima di mt. 1, 50 dal confine ai sensi dell'art. 873 cod. civ., senza potersi avvalere del criterio della prevenzione per costruire sul confine, allorché il proprietario del fondo limitrofo sito nel comune munito di regolamento debba rispettare una certa distanza dal confine. (V 499/82, mass n 418159; (V 1822/72, mass n 358825; (V 3433/69, mass n 343522) (V relativamente alla seconda parte 1738/68, mass n 333610).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)