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Sez. 5, Sentenza n. 1184 del 09/10/1967 Ud. (dep. 04/12/1967) Rv. 106197 - 01

REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - FATTI DI BANCAROTTA - AMMINISTRATORE DI FATTO DI SOCIETA - RESPONSABILITA A TITOLO DI BANCAROTTA - CONFIGURABILITA.*
Stato
decisa il 1967-10-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/106197-01

REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - FATTI DI BANCAROTTA - AMMINISTRATORE DI FATTO DI SOCIETA - RESPONSABILITA A TITOLO DI BANCAROTTA - CONFIGURABILITA.*

Anche l'amministratore di fatto di una societa puo essere ritenuto responsabile del delitto di bancarotta(nella specie, fraudolenta), poiche in Sede penale tale qualifica spetta non solo a colui che abbia la rappresentanza legale dell'ente di fronte ai terzi, ma anche a chi di fatto esercita il potere di decidere sulla gestione del patrimonio sociale; dovendosi in questo genere di reati avere riguardo, piu che al criterio obiettivo, inerente alla carica ufficiale, alla concreta sussistenza del potere di gestione, in quanto la responsabilita penale viene sempre commisurata alla stregua di un fatto proprio. (Conf 105115, 103107, anno 1967).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 223 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)